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Informa-installatori
Consigli per la realizzazione dell'impianto
Estratto delle norme UNI CIG
CONDOTTE
La norma in parola regola dettagliamente la materia che
prima era lasciata in gran parte al buon senso ed all'improvvisazione
degli installatori. Innanzitutto classifica le condotte in varie specie.
Quelle che interessano l'impianto a valle del riduttore di primo stadio
sono le seguenti:
- Quinta specie: impianti o parti di impianto per
pressioni massime di esercizio maggiori di 0,5 bar e minori o uguali
a 1,5 bar.
- Sesta Specie: idem come sopra maggiori di 0,04
bar e minori o uguali a 0,5 bar.
- Settima specie: idem come sopra minori o uguali
a 0,04 bar.
In secondo luogo stabilisce i materiali che debbono
essere utilizzati per realizzare le condotte e più precisamente
tubi di: ACCIAIO, RAME, POLIETILENE (non prendiamo in considerazione la
ghisa).
Le tubazioni di polietilene sono ammesse solo le interrate. Per quelle
in rame sono previsti differenti spessori se si tratta di condotte interrate
o aeree. Per quanto riguarda la distanza dai fabbricati nessuna prescrizione
per gli allacciamenti di sesta e settima specie (da 0,5 a 0,04 bar).
Per gli allacciamenti di quinta specie (1,5 a 0,5 bar) a ridosso dei fabbricati
sono ammessi solo tubi in acciaio con diametro massimo di 40 mm, mentre
le condotte in rame o polietilene, anche se interrate, devono distare
almeno due metri dai fabbricati.
Particolari condizioni, in riferimento alle varie specie, sono previste
per l'attraversamento di androni, locali sotto il livello stradale, etc.
Non è consentito l'attraversamento con condotte di gas di parti
di fabbricato destinate ad autorimesse, locali caldaie, depositi di combustibili
o materiali infiammabili, vani per ascensore, canne fumarie, condotti
di scarico acque e immondizie, condotti destinati all'alloggiamento di
altri servizi (energia elettrica, telefoni, etc.). Nei primi tre casi
si può ovviare intubando la condotta in tubo metallico.
POSA
Per quanto riguarda i criteri di posa delle condotte
che dal serbatoio vanno all'esterno del fabbricato la profondità
di interramento è vincolata alle specie della condotta e alla tipologia
di terreno. La profondità di interramento non è più
fissa come per il passato, ma varia in relazione alle condizioni.
Per esempio in una sede con traffico veicolare si passa dai 90 cm. per
una condotta di quinta specie ai 60 cm per una condotta di settima specie.
Se la sede di posa non è invece soggetta a traffico veicolare (ad
es. marciapiedi, giardini, aree urbane verdi, a 50 cm. dalla carreggiata)
la profondità di posa varia da 40 cm. per la quinta specie a 30
cm. per la settima specie.
Per gli allacciamenti di utenze industriali alcune profondità di
interramento sono leggermente superiori.
Il letto di posa delle tubazioni per uno spessore di 10 cm. deve essere
costituito da sabbia come pure la prima parte del reinterro in caso di
interferenze con linee tramviarie urbane. Nel caso di interferenze con
altri servizi interrati, per condotte da 0,04 a 0,5 bar, lo spazio deve
essere tale da consentire eventuali interventi di manutenzione su tutti
i servizi interrati mentre nel caso di condotte superiori a 0,5 bar, la
distanza dagli altri servizi (cavi elettrici, telefoni etc.) deve essere
non inferiore a 50 cm. La distanza minima tra allacciamenti aerei e scavi
di altri servizi deve essere pari a 10 cm.
Per le giunzioni sono fornite indicazioni per i vari tipi di materiali.
Le condotte interrate metalliche (acciaio e rame) devono essere protette
con un rivestimento costituito da materiali idonei quali bitumi, catrami,
elastometri, etc.
La protezione catodica può non essere applicata a tratti di condotta
di lunghezza limitata purchè forniti di efficiente rivestimento
e separati elettricamente dal resto della condotta mediante giunti isolanti
(giunti dielettrici).
COLLAUDO
Il collaudo della condotta deve essere effettuato
come segue:
- verifica del valore dell'isolamento verso terra
delle condotte posate in opera;
- prova con aria o gas inerti alle seguenti pressioni
-impianti di quinta specie: 1,5 volte la pressione massima di esercizio
-impianti di sesta specie: 1 bar
-impianti di settima specie: 1 bar per presa e allacciamento interrato,
0,1 bar per allacciamento aereo.
Per impianti di quarta, quinta e sesta specie la
prova deve avere durata di almeno 24 ore per le condotte interrate e di
almeno 4 ore per le condotte non interrate. Per impianti di settima specie
la durata deve essere di almeno 30 minuti.
Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo.
RESPONSABILITA'
Con la legge n. 45 del 5.03.1990 sono state emanate
le "NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI".
Tale legge riguarda anche gli impianti di distribuzione del gas, per le
quali prescrive che le opere di installazione, ampliamento, trasformazione
e manutenzione siano eseguite soltanto da operatori abilitati in possesso
dei requisiti tecnico-professionali e quindi regolamente inscritti alle
Camere di Commercio Industria e Artigianato provinciali.
- REALIZZAZIONE IMPIANTI
La legge prescrive che gli impianti siano conformi alle specifiche norme
UNI-CIG per gli impianti a gas e CEI per gli impianti elettrici, il
che permette di dichiarare che sono realizzati secondo "le regole
d'arte".
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Un aspetto importante della legge è che per ogni impianto l'installatore
dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle
normative vigenti redatta su apposito modello (reperibile anche presso
le associazioni di categoria) emanate dal Ministero dell' Industria
Commercio e Artigianato.
- OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il committente è obbligato a richiedere la dichiarazione di conformità
all'installatore e quindi servirsi solo di imprese regolarmente autorizzate.
La mancata applicazione delle norme vigenti o della legge in oggetto
comporta sia per il committente che per gli operatori delle sanzioni
pecuniarie e per questi ultimi, dopo la terza trasgressione accertata
e nei casi di particolare gravità, anche la sospensione temporanea
dai Registri o dagli Albi.
- CERTIFICATO DI ABITABILITA' E/O AGIBILITA'
Al fine del rilascio del certificato di abilitazione e/o agibilità
per gli edifici industriali, il Sindaco è tenuto a richiedere
preventivamente la dichiarazione di conformità di cui al punto
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